IL RETTORE
  Visto   lo   statuto   dell'istituto  universitario  pareggiato  di
magistero "Maria SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26
ottobre 1939,  n.  1760,  e  trasformato  successivamente  in  Libera
universita' Maria SS. Assunta con decreto direttoriale 12 marzo 1991;
  Visti   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;
  Visto l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto 11 febbraio 1994 - Modificazioni all'ordinamento
didattico  universitario  relativamente  al  corso   di   laurea   in
giurisprudenza;
  Viste  le delibere del senato accademico del 20 febbraio 1995 e del
23 maggio 1995;
  Viste le delibere del consiglio d'amministrazione del 13 marzo 1995
e del 23 maggio 1995;
  Visto il parere favorevole  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale nella seduta del 6 ottobre 1995;
  Vista la nota ministeriale n. 1925 del 17 ottobre 1995, relativa ai
necessari adempimenti;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  della presente modifica,
proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del  testo
unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo   statuto   della   Libera  universita'  Maria  SS.  Assunta  e'
ulteriormente modificato come appresso:
   Nel capo III, ordinamento degli studi, all'art. 16, si aggiunge:
    3) facolta' di giurisprudenza.
  Dopo l'art. 43, con il conseguente  spostamento  della  numerazione
degli  articoli  successivi,  e' inserito l'ordinamento didattico del
corso di laurea in giurisprudenza (tabella III):
                  CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA
  Art. 1. - 1. Il corso di laurea in giurisprudenza fornisce adeguate
conoscenze  di  metodo  e  di  contenuti  culturali,  scientifici   e
professionali per la formazione del giurista.
  2.  Il corso di laurea in giurisprudenza afferisce alla facolta' di
giurisprudenza ed ha durata quadriennale.
  Art. 2. - 1.  Sono  titoli  di  ammissione  quelli  previsti  dalle
vigenti disposizioni.
  2.  Il  numero  degli  iscritti a ciascun anno di corso puo' essere
stabilito annualmente dal Senato accademico, sentito il consiglio  di
facolta',  in  base  alle  risorse  disponibili  ed alle esigenze del
mercato del lavoro, nel rispetto dell'art. 9, comma 4 della legge  n.
341/1990.
  Art.  3.  -  1.  Il  corso  di  laurea  in giurisprudenza comprende
ventisei annualita' di insegnamento e si conclude  con  un  esame  di
laurea.
  2.  La  struttura  didattica  stabilisce  le modalita' di profitto,
delle eventuali prove di idoneita' richieste e dell'esame di laurea.
  Art.  4.  -  1.  Tra  il  corso  di  laurea  ed  i corsi di diploma
universitario vi e' l'affinita' prevista dall'art. 2, comma 2,  della
legge n. 341/1990.
  2.  Nell'ambito  dei  corsi di laurea e di diploma universitario ai
fini del  conseguimento  del  diploma  di  laurea  sono  riconosciuti
totalmente o parzialmente, ad esclusione delle quattordici annualita'
fondamentali  ed  obbligatorie  per  il  corso  di  laurea, gli esami
sostenuti con esito positivo nel corso di diploma, purche' i relativi
insegnamenti siano compatibili, anche per i contenuti, con  il  piano
di  studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso
di laurea al quale si chiede l'iscrizione.
  3. Il disposto del precedente comma, senza l'esclusione concernente
le  materie  fondamentali  ed  obbligatorie,  disciplina   anche   il
riconoscimento  degli esami sostenuti con esito positivo nel corso di
laurea ai fini del conseguimento del diploma universitario.
  Art. 5. - 1. Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11,  comma
2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica:
    a)  individua,  nel  rispetto  di  quanto  previsto circa le aree
disciplinari determinate nella presente tabella III, gli insegnamenti
fondamentali obbligatori;
    b) determina la durata degli insegnamenti e dei moduli didattici,
le modalita' degli eventuali tirocinii o altri momenti di  formazione
pratica;
    c)  individua  i  criteri per la formazione dei piani di studio e
gli eventuali indirizzi del corso di laurea;
    d) puo' assegnare agli insegnamenti denominazioni aggiuntive  che
ne  specifichino  i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in
cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.
  2. Qualora venga attivato un indirizzo previsto nel regolamento  di
cui   al  precedente  comma  1,  lettera  c),  il  profilo  formativo
specificato e' oggetto di certificazione  da  parte  dell'Universita'
che conferisce il titolo.
  Art.  6.  -  1.  Sono  fondamentali  le  seguenti  quattordici aree
disciplinari:
    1) area del diritto amministrativo;
    2) area del diritto civile;
    3) area del diritto commerciale;
    4) area del diritto comparato e comunitario;
    5) area del diritto costituzionale;
    6) area del diritto del lavoro;
    7) area del diritto  internazionale  e  del  diritto  comunitario
(profili istituzionali);
    8) area del diritto penale;
    9) area del diritto processuale civile;
   10) area del diritto processuale penale;
   11) area del diritto romano;
   12) area della storia del diritto medioevale e moderno;
   13) area economico-finanziaria;
   14) area filosofico-giuridica.
  Le  ulteriori  discipline  saranno  scelte all'interno dei seguenti
settori scientifico-disciplinari:
   Diritto agrario N03X;
   Diritto amministrativo N10X;
   Diritto canonico e diritto ecclesiastico N12X;
   Diritto commerciale N04X;
   Diritto costituzionale N08X;
   Diritto del lavoro N07X;
   Diritto della navigazione N06X;
   Diritto internazionale N14X;
   Diritto penale N17X;
   Diritto privato N01X;
   Diritto privato comparato N02X;
   Diritto processuale civile N15X;
   Diritto processuale penale N16X;
   Diritto pubblico comparato N11X;
   Diritto romano e diritto dell'antichita' N18X;
   Diritto tributario N13X;
   Diritto dell'economia N05X;
   Filosofia del diritto N20X;
   Istituzioni di diritto pubblico N09X;
   Sociologia del diritto N21X;
   Storia del diritto italiano N19X;
   Economia politica P01A;
   Politica economica P01B;
   Scienza delle finanze P01C;
   Sociologia giuridica e mutamento sociale Q05F;
   Storia delle dottrine politiche Q01B;
   Storia delle relazioni internazionali Q04X;
   Storia e istituzioni dei Paesi Afro-Asiatici Q06B.
  I competenti organi accademici, sulla base dell'art. 5 di cui sopra
e  nel  rispetto  della tabella ministeriale provvedono a formulare i
piani di studio e  a  determinare  le  attivazioni  delle  discipline
necessarie per ciascun anno accademico.
  2.  Per  ciascuna  delle  aree  di  cui  al  precedente comma 1, la
struttura  didattica  rende  obbligatoria   almeno   una   annualita'
d'insegnamento.
  3.  Deve  essere obbligatoriamente attivato un insegnamento annuale
per ciascuna delle aree disciplinari del diritto ecclesiastico e  del
diritto tributario.
  4.  Per ognuna delle aree di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovranno
essere   assicurate    un'adeguata    formazione    metodologica    e
l'acquisizione dei principi fondamentali attinenti all'area medesima.
  5. La facolta' assicura l'insegnamento delle materie giuridiche che
costituiscono  oggetto di esame per l'accesso alla magistratura, alle
professioni di avvocato e procuratore legale e notaio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 ottobre 1995
                             Il rettore
                                DALLA TORRE DEL TEMPIO DI SANGUINETTO